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Dopo l’infruttuosa messa in mora l’Agenzia va condannata a pagare le spese
In tema di processo tributario, l’amministrazione finanziaria deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’articolo 15 D.Lgs. 546/1992, qualora proceda alla trasmissione dell’ordine di sgravio delle imposte indebitamente pagate dal contribuente e al relativo rimborso, soltanto dopo la infruttuosa formale messa in mora e conseguente attivazione del giudizio di ottemperanza, sebbene prima del deposito del ricorso stesso.
È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 2963 depositata ieri 1° febbraio, in conformità al consolidato orientamento in materia di condanna al pagamento delle spese processuali (cfr., Cass. Ord. n. 16470/2018; Cass. n. 6279/2012).
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