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Scatta l'autoriciclaggio anche per le spese personali di chi ha compiuto il reato presupposto. È esclusa, infatti, l'esimente del godimento di natura personale di cui al quarto comma dell'articolo 648 ter.1 Cp: l'impiego di somme rilevanti per effettuare acquisti o estinguere finanziamenti incide in maniera decisiva sull'economia legale, compromettendola. Resta dunque punibile lo spostamento o l'utilizzo di importi cospicui per comprare immobili, auto, moto o intere società, anche se la condotta risulta finalizzata a meglio godere del denaro stesso: la non punibilità per godimento personale, invece, deve ritenersi limitata all'utilizzo del profitto illecito per ragioni strettamente contingenti. È quanto emerge dalla sentenza 4855/23, pubblicata il 3 febbraio dalla seconda sezione penale della Cassazione.
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