NEWS 27
Spetta al fisco l'onere della prova che il cessionario di un credito derivante da bonus edilizi abbia agito, in sede di acquisto, con grave negligenza. E ciò dovrà essere sempre fatto con adeguati argomenti ed evidenze anche qualitative (“gravità”), compresi i casi di mancato possesso da parte del cessionario della totalità della documentazione attestante la spettanza delle detrazione richiesta dalla normativa. Comunque sia, anche in caso di diligenza conclamata, resta in capo ai cessionari il rischio di subire sequestri impeditivi e di incorrere nell'illecito di indebita compensazione. Queste considerazioni emergono da una analisi sistematica delle disposizioni in tema di responsabilità introdotte dall'art. 1 del dl. 11/2023.
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