NEWS 94
con riferimento alla deduzione dei costi delle autovetture, l’Agenzia ha recentemente chiarito che: - le spese per la ricarica di un’auto elettrica sono fiscalmente equiparabili ai costi per il carburante - di conseguenza, per l’agente di commercio, la spesa sostenuta per l’energia elettrica effettivamente destinata alla ricarica dell’auto è deducibile in misura pari all’80%, ai sensi dell’art. 164 del TUIR. La deduzione può avvenire ancorché la sua alimentazione/ricarica sia effettuata presso una stazione per la ricarica a uso domestico (“wall box”) situata nei locali dello stesso contribuente destinati a uso promiscuo della propria attività d’impresa e purché venga concretamente e puntualmente documentato e comprovato l’utilizzo di detta energia come “carburante”.
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