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Comunicazione della malattia anche in forme diverse se previste dal regolamento aziendale

La Cassazione, ordinanza n. 25661 depositata oggi, ha respinto il ricorso di una Spa contro la reintegra di un lavoratore che aveva comunicato l’assenza via fax da una paese estero



La Cassazione, ordinanza n. 25661 depositata oggi, fornisce alcuni chiarimenti sul licenziamento del lavoratore nel caso di comunicazione dello stato di malattia ritenuta inadeguata (o assente), nello specifico da parte di un lavoratore che si trovava all’estero. Per la Suprema corte la comunicazione di malattia al datore di lavoro (art. 2 del Dl n. 563/1979, conv. in legge n. 33/1980), incide sulla possibilità di prosecuzione del rapporto “nella misura in cui la sua omissione impedisca al datore di lavoro di controllare lo stato di malattia e la giustificatezza dell’assenza” oppure allo stesso lavoratore di “provarla a distanza di tempo, ove si tratti di malattie a carattere transeunte, che non lasciano traccia apprezzabile".


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