NEWS 107
Debiti della società estinta, continuano a risponderne i soci
Resta ferma la possibilità per il socio di fornire la prova di non aver acquisito beni o utilità in seguito alla liquidazione della
Società
SINTESI:
La responsabilità dei soci della società di capitali per i debiti dell’ente estinto non può essere limitata all’ipotesi in cui essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, non assurgendo tale evenienza a condizione da cui possa farsi dipendere la possibilità di proseguire nei confronti di detti soci l’azione originariamente intrapresa dal creditore sociale verso la società (Cassazione sezioni unite n. 6070 del 2013; in precedenza v. Cassazione n. 7676 del 2012; Cassazione n. 19453 del 2012). I soci, infatti, sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all’esito della liquidazione, salvo il loro diritto di opporre al creditore il limite di responsabilità in base al quale essi rispondono “intra vires” dei debiti loro trasmessi. In altri termini, i soci subentrano nei rapporti dell’ente per fatto stesso della sua avvenuta estinzione, ferma e impregiudicata la prerogativa del socio di provare di non aver acquisito beni o utilità in esito alla liquidazione dell’ente (cfr. Cassazione sezioni unite n. 28709 del 2020).
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