NEWS 112

Genuinità dei contratti, verifica su mezzi e persone

Per la Cassazione nelle situazioni di decentramento produttivo responsabilità solidale riscontrabile anche al di fuori della tipologia dell’appalto


La Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di applicare la responsabilità solidale prevista dall’articolo 29 del Dlgs 276/2003 anche ai contratti diversi dall’appalto ex articolo 1655 del Codice civile, con la recente sentenza 26881 del 16 ottobre 2024, ha enunciato un importante principio di diritto che va ben oltre il tema della solidarietà, investendo l’intero impianto normativo dell’interposizione fittizia di manodopera.


I giudici di legittimità, dopo aver ribadito la ratio della solidarietà di cui al citato articolo 29, ossia evitare il rischio che si verifichino pregiudizi a danno dei lavoratori impiegati in situazioni di decentramento produttivo, di fronte a un contratto atipico a causa mista utilizzato nella prassi della grande distribuzione, hanno precisato che a rilevare non è tanto l’esatta qualificazione del contratto, quanto «la necessità di verificare se vi sia stato un meccanismo di decentramento e di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l’utilizzazione della prestazione lavorativa che possa giustificare una applicazione della garanzia di cui all’articolo 29».


A ben vedere, tuttavia, la portata della pronuncia sembra andare oltre il tema della mera solidarietà, in quanto, a prescindere dalla qualificazione del contratto, porta a concludere che il decentramento realizzato e la conseguente dissociazione fra la titolarità del rapporto di lavoro e l’utilizzazione della prestazione lavorativa sono tali da poter giustificare l’applicazione, non solo dell’articolo 29, ma dell’intero impianto normativo posto a tutela dei lavoratori illegittimamente utilizzati. Se, come osservato dalla Corte, il tema d’indagine deve avere lo scopo di individuare su quale parte contrattuale ricada il «rischio di impresa», non può trascurarsi allora che debbano assumere rilievo anche gli altri criteri previsti dal primo comma dell’articolo 29 del Dlgs 276/2003 per la verifica della genuinità dell’appalto, quali:


l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore;

l’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto.

I tre requisiti citati, infatti, rappresentano i caratteri distintivi dell’appalto rispetto alla somministrazione di lavoro. Sebbene la Cassazione, nella sentenza in commento, si sia concentrata sul requisito del rischio d’impresa, è di tutta evidenza che la verifica della genuinità del contratto deve riguardare anche l’organizzazione dei mezzi e delle persone. E ciò, a prescindere dalla qualificazione giuridica del contratto che regola i rapporti tra i contraenti, in ogni situazione nella quale si realizzi la dissociazione tra datore e utilizzatore. Beninteso, salvo che il somministratore non sia un’agenzia appositamente autorizzata dal ministero del Lavoro.


Del resto, tale lettura non dovrebbe sorprendere se si considera che l’intero diritto del lavoro è generalmente caratterizzato dalla prevalenza della sostanza sulla forma. Di conseguenza, l’eventuale decentramento produttivo in mancanza dei requisiti in parola rischia di essere non conforme alla legge e pertanto riqualificabile in una somministrazione irregolare o fraudolenta di manodopera.


La sentenza conferma la particolare accortezza che le imprese devono prestare alle fattispecie in esame in considerazione della crescente attenzione da parte della magistratura, anche in materia penale, già testimoniata dalle recenti indagini giudiziarie che hanno interessato i settori della moda e della logistica, nonché dal legislatore che, con il Dl 19/2024, ha inasprito le sanzioni in caso di somministrazione illecita o fraudolenta di manodopera, prevedendo oltre a un incremento del valore delle ammende applicabili in caso di violazione, anche l’arresto da 1 a 3 mesi a seconda della gravità della violazione.


In caso di riscontrata illegittimità del contratto, l’impresa appaltante si troverebbe esposta a una molteplicità di conseguenze pregiudizievoli, non ultima delle quali è il diritto dei lavoratori somministrati di rivendicare la costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore sin dall’inizio della somministrazione e di richiedere il pagamento di eventuali differenze retributive e contributive maturate.


Associati & partners       Tel/Fax: 0875/966615       E-MAIL: associatiepartners@pec.it     P.IVA:  02621290697    EMAIL: associatiepartners1@gmail.com

Associati & partners © 2012  |  Privacy Policy  |  Powered by Memory Solutions