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PREMI DI PRODUTTIVITA'
non si può applicare il regime agevolativo in assenza di obiettivi aziendali incrementali Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle entrate, con l’apposito interpello, l’Istante (azienda regionale) chiede chiarimenti sul regime fiscale da applicare alle somme erogate a titolo di premio di risultato ai propri dipendenti, considerato che il “parametro ferie”, da intendersi quale parametro di riferimento incrementale nei termini di una riduzione dei giorni di ferie residue al 31 dicembre 2021 rispetto all’anno precedente, con relativa riduzione del corrispondente costo aziendale, non risulta indicato nell’accordo integrativo aziendale, ma la società dichiara di aver comunque verificato per lo stesso il raggiungimento di un risultato incrementale rispetto all’anno 2020. Tali condizioni non sono interamente soddisfatte da tutti gli obiettivi sopra illustrati. Per questo, secondo il parere dell’Agenzia delle entrate, contenuto nella risposta n. 59 del 5 marzo 2024, il premio di risultato in esame non può fruire del regime agevolativo previsto dall’articolo 1, commi da 182 a 189, della legge n. 208 del 2015.
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