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Svolgimento di attività durante la malattia o l’infortunio: licenziamento illegittimo se il rientro non è pregiudicato
Nota a Corte di Cassazione, Sez. L. Civile, Ordinanza 4 novembre 2024, n. 28255
Capita sovente che durante le assenze per malattia o infortunio il datore di lavoro venga a conoscenza del fatto che il dipendente svolga altra attività, lavorativa o anche extralavorativa, e si ponga il dubbio se ci siano i presupposti per un procedimento disciplinare e, se del caso, per intimare, all’esito, il licenziamento.
Il tema è spesso oggetto di contenzioso, tant’è che la giurisprudenza sul punto è copiosa e da ultimo ha visto pronunciarsi la Corte di Cassazione con l’interessante sentenza n. 28255 del 04/11/2024, che segue di soli due mesi esatti la precedente n. 23747 del 04/09/2024.
Facciamo chiarezza.
Lo svolgimento di attività extralavorativa o lavorativa da parte del dipendente durante l’assenza per malattia o infortunio può astrattamente configurare la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede.
Affinché tale violazione sussista è, tuttavia, necessario che l’attività svolta durante l’assenza dal lavoro sia, di per sé, sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia dedotta a giustificativo dell’assenza oppure che l’attività possa pregiudicare la guarigione e il rientro in servizio.
Al fine di dimostrare le violazioni commesse dal lavoratore e, quindi, la legittimità del licenziamento disciplinare per l’effetto intimato, il datore di lavoro ha l’onere di provare che la malattia sia simulata o che l’attività svolta sia comunque potenzialmente idonea a ritardare il rientro in servizio.
È chiaro, pertanto, che in caso di svolgimento di attività – lavorativa o extralavorativa – da parte del dipendente assente per malattia o infortunio, prima di avviare un procedimento disciplinare, è necessario effettuare un’attenta valutazione non solo delle condotte del dipendente, ma anche dei loro potenziali effetti.
Nel caso di svolgimento di attività lavorativa va in ogni caso valutata l’eventuale violazione dell’obbligo di non concorrenza che, ovviamente, prescinde dalla compatibilità con l’assenza per malattia o infortunio.
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