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Compensazione dei crediti: non un blocco ma previste nuove soglie

Nessun blocco totale delle compensazioni dal prossimo luglio, solo nuove soglie e un più ampio raggio d’azione


Le nuove norme sulla compensazione dei crediti in presenza di debiti iscritti a ruolo per oltre 100.000 euro, fanno molto discutere. 


Tuttavia, una più attenta lettura delle stesse, insieme a quella di analoghe previsioni contenute nell’art. 31 del D.l. n. 78/2010 (nonché delle disposizioni regolamentari e della  relativa prassi), fornisce un quadro meno preoccupante rispetto a quello sollevato in alcuni articoli e, soprattutto, chiarisce come tale blocco non operi in presenza di un piano di rateizzazione regolarmente in corso di assolvimento.


1) Compensazione dei crediti: disposizioni in vigore dal primo luglio 2024

2) Compensazione dei crediti: cosa succede con debiti a ruolo scaduti oltre 100.000 euro

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Invero, avuto riguardo al dato letterale della norma, la stessa risulta operante in presenza di ruoli per imposte erariali o accertamenti esecutivi affidati alla riscossione per importi superiori a 100 mila euro, al ricorrere delle seguenti condizioni: i) i termini di pagamento siano scaduti; ii) siano ancora dovuti pagamenti oppure non siano in essere provvedimenti di sospensione. Il divieto cessa con la completa rimozione delle violazioni contestate.



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4 minuti, Napoli dott. Giuseppe ,11/03/2024

Compensazione dei crediti: non un blocco ma previste nuove soglie

Nessun blocco totale delle compensazioni dal prossimo luglio, solo nuove soglie e un più ampio raggio d’azione

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Le nuove norme sulla compensazione dei crediti in presenza di debiti iscritti a ruolo per oltre 100.000 euro, fanno molto discutere. 


Tuttavia, una più attenta lettura delle stesse, insieme a quella di analoghe previsioni contenute nell’art. 31 del D.l. n. 78/2010 (nonché delle disposizioni regolamentari e della  relativa prassi), fornisce un quadro meno preoccupante rispetto a quello sollevato in alcuni articoli e, soprattutto, chiarisce come tale blocco non operi in presenza di un piano di rateizzazione regolarmente in corso di assolvimento.

Sul punto specifico, già la citata circolare n. 13/E ha chiarito, seppure con riguardo al precedente divieto contenuto nel D.l. n. 78/2010, che vanno computate nella soglia di rilevanza ai fini dell’inibizione alla compensazione, solo gli importi delle rate scadute (da intendersi quelle per i quali sono decorsi i termini di pagamento) e non pagate.


Non vi è ragione perché tale interpretazione non possa essere estesa anche alle ipotesi ora in esame nella misura in cui, sulla scorta di una ricostruzione sistematica del quadro normativo delineato e alla luce delle attuali previsioni contenute nel predetto art. 19, il nuovo blocco delle compensazioni deve ritenersi operante solamente quando risultino scaduti i termini di pagamento di una o più rate per un totale di oltre 100.000 euro. 


Del resto, tale interpretazione appare l’unica coerente con il sistema della riscossione, che garantisce ai soggetti con rateazioni in corso presso l’agente della riscossione, un regime di piena tutela della propria situazione patrimoniale; a tale proposito, non è superfluo considerare come in pendenza del piano di rateizzazione, il debitore non sia considerato moroso, con il conseguente divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari nei suoi confronti.


Pertanto, la nuova penalizzazione introdotta con la Legge di bilancio 2024, non può applicarsi in presenza di rateizzazioni in corso di regolare svolgimento.


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