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Prestito di denaro dalla società all’amministratore: rischi


La società non può fare prestiti ai soci o a terzi se non previsto nello statuto. In ogni caso, se effettuati, questi dovranno essere fruttiferi ed il tasso non deve essere inferiore ai tassi applicati dalle banche nei confronti della società. In ogni caso è opportuno valutare attentamente i rischi possibili.

La possibilità che una società di capitali (tipicamente una SRL) possa prevedere un prestito di denaro verso l’amministratore non è di per se vietato. Non esiste, infatti, una normativa che vieti questo tipo di operazione. Tuttavia, è necessario prestare attenzione ad una serie di aspetti che potrebbero compromettere l’operazione, qualora venga a mancare la valida ragione economica dell’operazione per la società. Tuttavia, in questo tipo di operazione potrebbero venirsi a creare una serie di aspetti da valutare in quanto rischiosi. 


Tra di essi ci potrebbe essere:

Il conflitto di interesse dell’amministratore, che si trova in conflitto tra l’esigenza della società di monetizzare al meglio il prestito ed il suo interesse personale nel riceverlo;

Il fatto che l’operazione potrebbe risultare come estranea all’oggetto sociale;

Possibilità di un mancato rimborso del prestito da parte dell’amministratore e possibili conseguenze per la società.

Inoltre, qualora la società sia dotata di Collegio sindacale, è tenuto a valutare l’operazione per il rispetto della legge e dello statuto al fine di tutela l’interesse della società. Nei casi più gravi l’operazione potrebbe essere sconsigliata da parte dell’organo.

Il conflitto di interesse dell’amministratore che riceve il prestito di denaro

L’operazione di prestito di denaro all’amministratore riveste indubbio interesse per quest’ultimo. Esso, infatti, nell’operazione ha un evidente conflitto di interesse. La disciplina per le SRL prevede che qualora la società contragga un contratto con il conflitto di interesse dell’amministratore i contratti stessi possono essere annullati su domanda della società. Questo, a condizione che si provi la situazione di conflitto nonché la conoscenza o la conoscibilità da parte del terzo del conflitto.


Responsabilità per amministratori e soci

L’assemblea dei soci può deliberare l’erogazione di un prestito agli amministratori non essendoci alcuna norma ostativa alla concessione di finanziamenti a favore dell’organo gestionale.


Pertanto, i proprietari della società sono legittimati ad autorizzare i gestori all’assegnazione del prestito attestando nel verbale di assemblea (soggetto ad imposta di registro in misura fissa) le condizioni che esulano dalla distrazione di fondi allorché trattasi di società in stato di dissesto. Questo verbale, redatto anche alla presenza del Collegio sindacale (ove previsto) deve contenere alcuni elementi, ovvero:


Il rispetto delle previsioni statutarie nella delibera in oggetto;

La presenza di una significativa remunerazione per la società. Deve trattarsi di prestito di denaro oneroso. Non potrebbe essere sostenibile un finanziamento a titolo gratuito;

La delibera non deve essere il presupposto per possibili eventuali contenziosi tributari in ordine al tasso di remunerazione applicato sul finanziamento;

L’importo del prestito non deve essere tale da esporre la società a danni. Questo, qualora questa debba rispondere per le garanzie prestate in favore degli amministratori o la mancata restituzione del finanziamento;

L’importo del prestito non deve mettere la società o i creditori o i terzi in difficoltà a causa della carenza di liquidità derivante dalla concessione del finanziamento;

Non deve esserci una potenziale situazione di dissesto nella società;

La delibera deve essere registrata la delibera all’Agenzia delle Entrate e versata l’imposta fissa di registro.

all’operazione di prestito all’amministratore e conseguenze di legge in caso di operazione estranea ad esso;

Gli adempimenti normativi in presenza di un’operazione che riveste indubbio interesse per l’amministratore alla luce degli artt.2391 e 2475-ter c.c.;

I tempi, le modalità, i costi e le garanzie concrete dell’operazione;

Il confronto con operazioni similari eventualmente effettuate in precedenza dalla società allo stesso amministratore o ad altri e con quelle analoghe poste in essere da banche e soggetti finanziatori;

I rischi ulteriori connessi alla situazione di forza/debolezza che, nella concreta gestione della società, assumerebbe il destinatario del prestito una volta erogata la somma di denaro.

In ogni caso, anche se l’operazione sulla carta, ove presta dallo statuto sia potenzialmente possibile. Tuttavia, resta davvero molto rischiosa. Oltre alle conseguenze legate alla possibile insolvenza della società, non è escluso che l’amministratore possa essere assoggettato ad azione di responsabilità, qualora:


Non sia nelle condizioni di restituire prestiti ricevuti;

Esponga la società a danni qualora questa debba rispondere per le garanzie prestate in favore degli amministratori;

Metta comunque la società e/o creditori o terzi in difficoltà a causa della carenza di liquidità derivante dai prestiti fatti a loro.


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