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Per il ricorso contro l’avviso di accertamento tributario non occorre la querela di falso La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5721 del 4 marzo 2024, ha statuito il seguente principio: «L’avviso di accertamento tributario è un atto amministrativo espressione della potestà impositiva dell’Amministrazione finanziaria munito di efficacia dichiarativa, ma non anche certificativa, e il suo contenuto non dev’essere impugnato dal destinatario della sua notifica con la querela di falso dell’art.221 cod. proc. civ. di fronte al giudice ordinario, bensì entro 60 giorni ex art. 18 d.lgs. n.546 del 31 dicembre 1992 davanti al giudice tributario, autorità indicata come competente all’interno dell’atto ricevuto insieme alle informazioni su come proporre ricorso.». Il giudice di prime cure accoglieva la domanda di un ingegnere per ragioni di merito, senza pronunciarsi sulla questione preliminare di nullità dell’avviso per vizio di firma per assenza di valida delega sollevata dal contribuente ai fini dell’art.42 del D.P.R. n. 600/1973.  


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