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Gestione del trasferimento del dipendente presso la branch estera
La domanda
Una azienda italiana decide di aprire la stabile organizzazione in Francia e assumere il lavoratore con un contratto di diritto francese, fino ad oggi in distacco comunitario in Francia. Quali adempimenti si devono mettere in atto lato Italia? Il lavoratore può restare in forza presso la società italiana o bisogna risolvere il rapporto e procedere ad una nuova assunzione ex novo in Francia? Nel caso si possa mantenere in essere rapporto di lavoro italiano, quali adempimenti vanno messi in atto? Va predisposto UNILAV di distacco? Ai fini compilazione libro unico del lavoro e denuncia Uni-Emens come si dovrà procedere?
La volontà di procedere con l’assunzione del lavoratore in Francia, mediante un contratto di lavoro di diritto francese, comporta in genere l’interruzione del contratto di lavoro in Italia. L’assunzione, intesa come atto attraverso cui si avvia un nuovo rapporto di lavoro subordinato, mediante il quale il lavoratore si pone alle dipendenze di un datore di lavoro, può coesistere con il mantenimento di un altro rapporto di lavoro attivo nel caso entrambi possono essere svolti contemporaneamente. Nell’ipotesi ciò non sia possibile, come si evince dal quesito in esame, il rapporto iniziale andrà interrotto per instaurare il nuovo rapporto di lavoro in Francia. Una possibile soluzione all’esigenza di mantenere il rapporto in Italia, che si evince dal quesito, è accordare al lavoratore l’aspettativa non retribuita, durante il periodo in cui è impiegato con altro rapporto di lavoro in Francia. Quest’ultima ipotesi ha una ragione nel caso sia possibile individuare un termine entro il quale il rapporto di lavoro in Francia potrà concludersi. Nell’ipotesi, invece, l’attività in Francia sia destinata a continuare a tempo indeterminato, l’accordo di aspettativa rappresenterebbe un’inutile complicazione, tra l’altro senza trovare alcun tipo di applicazione.
L’aspettativa infatti mantiene aperto il rapporto di lavoro di diritto italiano, quindi permangono gli obblighi di: riportare nel Libro Unico del Lavoro le assenze legate al periodo di aspettativa non retribuita, erogare quanto di competenza nel momento in cui sorge il diritto al pagamento (come per esempio la tredicesima, quattordicesima, i bonus), l’onere di elaborare i cedolini. In maniera corrispondente nelle dichiarazioni Uni-Emens dovranno trovare rappresentazione i giorni di assenza per aspettativa, per i quali dovrà essere esclusa ogni valorizzazione in relazione alla copertura previdenziale, che non vi sarà neanche figurativamente (Circ. INPS 4 maggio 2021 n. 74), nonché gli eventuali redditi, quando erogati.
Il fatto che il rapporto di lavoro venga a costituirsi con la stabile organizzazione del datore di lavoro italiano, registrata in Francia, impone di fare alcune precisazioni. La stabile organizzazione registrata in Francia, ai fini della legislazione italiana, non è un soggetto diverso dal datore di lavoro ma rappresenta una sua succursale, registrata all’estero per ragioni generalmente di natura fiscale. Ciò consente di poter gestire il caso anche come un trasferimento della sede di lavoro all’estero, con la riscrittura del contratto di lavoro secondo il diritto francese. La situazione, quindi, non sembra dar luogo a vantaggi sul fronte del mantenimento del rapporto di lavoro. Il dipendente, infatti, manterrebbe un contratto di lavoro con lo stesso soggetto giuridico anche nell’ipotesi di interruzione del rapporto in Italia e contestuale assunzione presso la stabile organizzazione.
Sul fronte del mantenimento del rapporto di lavoro, si potrebbe considerare l’ipotesi del distacco presso la stabile organizzazione come indicato nel quesito, ma ciò rappresenterebbe la prosecuzione della situazione già in essere e, quindi, l’ipotesi non sembra una soluzione.
In conclusione l’interruzione del rapporto di lavoro in Italia con prosecuzione presso la stabile organizzazione, secondo il diritto francese, con o senza eventuale accordo di aspettativa non retributiva in Italia, rappresenta la soluzione più semplice e maggiormente utilizzata nella prassi internazionale.
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