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Tributi: prescrizione quinquennale soltanto per sanzioni e interessi
È quinquennale soltanto il termine di prescrizione per le obbligazioni relative a sanzioni e interessi, anche se rispettivamente contestate unitamente al credito tributario e accessorie a crediti tributari a prescrizione decennale. Lo stabilisce la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11113 del 24 aprile 2024. Mentre, invece, il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un’espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d’imposta (Cass. 7/10/2022, n. 29340.
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