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Sospeso» senza stipendio il dipendente che rifiuta di prendere parte alla formazione negli orari indicati dal datore. È vero, l'azienda deve organizzare i corsi per la sicurezza sul lavoro durante le giornate di servizio e senza oneri per i prestatori, ma non può conciliare i tempi e le esigenze di tutti: se la sessione risulta fuori dall'orario di qualcuno, la partecipazione alle lezioni va qualificata come prestazione di lavoro straordinario, esigibile dal datore. L'azienda, insomma, ben può collocare d'ufficio in aspettativa non retribuita il lavoratore fino a quando non frequenta il corso: si tratta di una misura di sicurezza adottata per l'incolumità dello stesso dipendente. Così la Corte di cassazione civile, sez. lavoro, nella sentenza n. 12790 del 10/05/2024.
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