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Con la recidiva sanzioni aumentate fino al 68 per cento

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha illustrato le modalità di calcolo in caso di esternalizzazioni illecite



Nell’applicazione delle sanzioni in tema di esternalizzazioni illecite e fraudolente vanno considerate le aggravanti della recidiva e dello sfruttamento dei minori, con un calcolo tutt’altro che banale, che l’Ispettorato nazionale del lavoro spiega, con esemplificazioni, nella nota 1091/2024 del 18 giugno a seguito delle novità introdotte dal decreto legge 19/2024.


Parlando di recidiva, occorre distinguere tra “recidiva semplice” e “recidiva specifica”. Nel primo caso, previsto dall’articolo 1, comma 445, lettera e) della legge 145/2018, siamo in presenza di un datore di lavoro che, nei tre anni precedenti, è stato destinatario di uno qualsiasi dei provvedimenti sanzionatori in via definitiva (ordinanza ingiunzione, sentenza passata in giudicato sulla base delle risultanze delle banche dati a disposizione del personale ispettivo), amministrativi o penali per le violazioni previste dalla lettera d) del medesimo comma 445 (tra cui la maxisanzione per lavoro nero). In tali casi, le maggiorazioni previste dalla lettera d), in questo caso del 20%, sono raddoppiate al 40%, con l’ammenda che passa così a 84 euro.


Per la recidiva specifica, invece, si fa riferimento alle ipotesi in cui il datore di lavoro è già stato destinatario solo di sanzioni penali per i medesimi illeciti previsti dall’articolo 18 del Dlgs 276/2023. In quest’ultima ipotesi, assistiamo a una parziale sovrapposizione di diverse disposizioni normative. Innanzitutto, interviene il comma 5-quater dell’articolo 18, come aggiunto dal Dl 19/2024, che stabilisce un aggravio del 20% degli importi dell’ammenda. A questa maggiorazione si somma, ancora una volta, quella prevista dalla lettera e) del comma 445. In altre parole, la sanzione base di 60 euro per appalto illecito, prevista dall’attuale formulazione dell’articolo 18, comma 5-bis, viene aumentata prima del 20% in ragione del comma 5-quater, passando a 72 euro (60 euro +20%) e, successivamente, aumentata di un ulteriore 40%, dalla lettera e) del comma 445, per una sanzione complessiva, soggetta a prescrizione, pari a 100,80 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.


Quanto alla seconda aggravante, in presenza di un appalto illecito nell’ambito del quale viene accertato l’illegale impiego di minori, l’articolo 18 del Dlgs 276/2003 stabilisce la pena dell’arresto fino a diciotto mesi e l’aumento dell’ammenda fino al sestuplo. A differenza del passato, in cui la condotta aggravata finiva per essere punita congiuntamente con l’ammenda e la pena detentiva, dopo l’intervento normativo, che nelle ipotesi base ha affiancato in via alternativa l’arresto all’ammenda originaria, l’aggravante non varia detta alternatività. Ciò determina l’applicabilità della prescrizione disciplinata dall’articolo 20 del Dlgs 758/1994. Di fatto, il trasgressore che ottemperi alla prescrizione impartita sarà ammesso a pagare il quarto della sanzione fissa pari a 432,00 per giornata e per lavoratore (60 euro ipotesi base + 20%= 72 x 6=432).


In entrambe le ipotesi aggravate, l’importo da irrogare in concreto dovrà tenere conto dei limiti minimo (5.000) e massimo (50.000) previsti dal comma 5-quinquies.


Le considerazioni esposte non impegnano l’amministrazione di appartenenza


Il Sole 24 ore


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