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Part time su turni con risarcimento se l’orario non è prestabilito

Importo riconosciuto sul pregresso dal 10% al 30% della retribuzione lorda. Perplessità anche sull’orientamento che considera il danno «in re ipsa»


L’ordinanza 11333/2024 della Cassazione sui dipendenti part-time impiegati nel lavoro a turni apre uno scenario di incertezza soprattutto per i rapporti già in essere (si veda il Sole 24 Ore dello scorso 14 giugno).


La Corte ha stabilito, infatti, che «non è possibile sostenere... che la possibilità di prevedere lo svolgimento dell’orario part time in turni (anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite) comporti anche la deroga all’esigenza della puntuale indicazione dei turni nel contratto di lavoro (che la stessa legge vuole programmati per fasce prestabilite)».


Parte così un braccio di ferro che vede, da un lato, interi settori economici con la necessità di organizzare la prestazione a turni dei lavoratori a tempo parziale, e, dall’altro lato, i giudici di legittimità che ritengono indispensabile la puntuale indicazione dell’orario di lavoro nel contratto individuale per tenere fede ai principi espressi dalla Corte costituzionale (sentenza 210/1992).


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