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Indennità sostitutiva di ferie non godute, ripartizione dell’onere della prova
I chiarimenti della Cassazione in caso di azione in giudizio da parte del dipendente
Se il lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro fornisce la prova del mancato godimento delle ferie sarà onere del datore di lavoro, al fine di evitare il pagamento della indennità sostitutiva, dimostrare di avere messo il dipendente, nel corso del rapporto, nelle condizioni di esercitare il diritto alle ferie annuali retribuite informandolo della perdita, in caso di mancata fruizione, del diritto sia alle ferie e sia alla indennità sostitutiva. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione con ordinanza del 14 giugno 2024, n. 16603.
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