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L’apprendista dimissionario risarcisce l’azienda per la formazione

Valida la clausola contrattuale collegata al costo sostenuto dal datore di lavoro


È valida la clausola inserita nel contratto di apprendistato professionalizzante per cui, in caso di recesso anticipato del lavoratore durante il periodo formativo, il datore di lavoro ha facoltà di trattenere una somma pari alla retribuzione per ogni giornata di formazione. Fermo il diritto del lavoratore in apprendistato a rassegnare in ogni momento le dimissioni, se le parti hanno convenuto un periodo minimo di durata il datore ha il diritto di recuperare le retribuzioni versate al dipendente per i giorni in cui è stata effettivamente impartita la formazione. Neppure rileva che quest’ultima sia stata resa durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, perché l’apprendimento può essere assolto «on the job» e non è limitato a quello svolto «in aula».


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