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Irreperibilità del contribuente


Irreperibilità del contribuente in fase di notifica tutta da provare Irreperibilità del contribuente in fase di notifica: non basta la mancanza del nome sul campanello o sulla cassetta delle lettere. Occorre un “quid pluris” in termini di verifiche da parte del notificatore. La giurisprudenza di Cassazione “non ha mai ritenuto sufficiente, ai fini della valutazione positiva di irreperibilità del destinatario della notifica, ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., il mero mancato rinvenimento del nominativo del notificando sui citofoni e neppure sulle caselle postali, occorrendo comunque un quid pluris che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, deve quantomeno consistere nella raccolta, da parte dell’ufficiale giudiziario, di specifiche informazioni in loco sul destinatario dell’atto dai residenti interpellati”. (Corte di Cassazione, ordinanza n. 5818 del 5 marzo 2024) 


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