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Appalto non genuino: stop ai benefici fiscali per l’impresa

Se restano all’appaltatore solo compiti di gestione amministrativa del rapporto, il contratto deve considerarsi nullo, con l’impossibilità di ottenere deduzioni e detrazioni


Una recente ordinanza della Cassazione (sezione V, n. 20591 del 24 luglio) sul tema dell’intermediazione di personale segna una lenta ma continua evoluzione del pensiero giurisprudenziale sulle differenze fra i contratti di appalto genuini e le somministrazioni illecite di personale.


L’ordinanza stabilisce un nuovo principio di diritto sul tema, che al netto di un errore di battitura (di cui piu’ avanti) supera e chiarisce quanto previsto, sempre tramite un altro principio di diritto, nella sentenza 18455 del 28 giugno 2023.


Cuore dell’ordinanza e del principio di diritto è il riconoscimento inequivocabile su un accertamento emesso da parte dell’agenzia delle Entrate (anno d’imposta 2015) che negli appalti “leggeri” ovvero quelli con elevata presenza di manodopera «è sufficiente che in capo all’appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti».


E ancora, nel caso in cui rimangano in capo all’appaltatore «solo compiti di gestione amministrativa del rapporto», il contratto deve considerarsi nullo con l’impossibilità di detrarsi l’Iva e anche di dedursi ai fini delle imposte dirette i costi sostenuti per l’appalto.


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