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Penale tributario, l’assoluzione piena ha valenza doppia
La sentenza che proscioglie il contribuente deve riguardare gli stessi fatti
Un’altra importante novità introdotta con la riforma delle sanzioni riguarda la valenza delle sentenze di assoluzione penale rispetto al giudizio tributario.
Il nuovo articolo 21 bis del Dlgs 74/2000 ora prevede che la sentenza irrevocabile di assoluzione penale a seguito di dibattimento, abbia efficacia di giudicato nel processo tributario a condizione che:
l’assoluzione sia stata pronunciata perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso,
deve trattarsi del medesimo soggetto e degli stessi fatti materiali oggetto del processo tributario
l’efficacia sia limitata evidentemente ai medesimi fatti
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