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Quando è illegittimo il trasferimento e quando è possibile opporsi
Il principale riferimento normativo in materia di trasferimento dei lavoratori è l’articolo 2103 del Codice civile, modificato dall’articolo 13 dello Statuto dei Lavoratori. Tale norma stabilisce che il lavoratore “non può essere trasferito da una unità produttiva a un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive“.
Obbligo di motivazione del trasferimento
Il datore di lavoro ha l’obbligo di motivare il trasferimento del lavoratore, specificando le ragioni tecniche, organizzative e produttive che lo giustificano. Secondo la giurisprudenza il datore deve fornire prova della legittimità della propria scelta quando il dipendente contesta la sussistenza dei motivi giustificativi. La mancata comunicazione delle ragioni del trasferimento, su richiesta del lavoratore, rappresenta una violazione dei canoni di buona fede e correttezza contrattuale, rendendo il trasferimento stesso illegittimo.
I motivi del trasferimento devono:
sussistere al momento in cui quest’ultimo viene deciso;
essere oggettivi, cioè non determinati da valutazioni soggettive. È, tuttavia, ammessa la legittimità del trasferimento se la condotta del lavoratore dal punto di vista disciplinare determina disfunzioni sotto il profilo tecnico, organizzativo e produttivo (cosiddetto trasferimento per incompatibilità ambientale). Si pensi al dipendente che, per la sua condotta, crea degli squilibri sul posto di lavoro o si rende incompatibile con i colleghi.
Quando il dipendente può opporsi al trasferimento?
Il dipendente che intende opporsi al trasferimento deve fare ricorso al giudice per far annullare l’ordine di servizio, ma nel frattempo deve prendere posto presso la nuova sede in attesa della pronuncia del Tribunale; diversamente può essere licenziato per insubordinazione. Il rifiuto a trasferirsi prima della sentenza è ammesso solo quando il cambio di sede comporti un grave danno per il dipendente (si pensi alla lavoratrice incinta che non può viaggiare, al lavoratore disabile con la 104 o che fa da caregiver per un familiare disabile).
Il dipendente può opporsi al trasferimento quando:
non sussistono le ragioni tecniche, organizzative o produttive. Il giudice può verificare la corrispondenza tra il trasferimento e i motivi addotti dal datore, ma senza entrare nel merito della scelta operata da quest’ultimo;
le motivazioni non sono state fornite per iscritto dal datore di lavoro;
le motivazioni sono insussistenti o non dimostrabili;
quando è titolare della Legge 104/1992: in questo caso il lavoratore disabile o che assiste un disabile ha diritto alla scelta della sede lavorativa e non può essere trasferito senza il proprio consenso.
La Cassazione ha precisato che il rifiuto del trasferimento è giustificato non tanto dalla gravità dell’handicap del parente, ma dal semplice fatto di doverlo assistere.
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