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Iva su distacchi con due regimi sui vecchi e sui nuovi


È recentemente entrata in vigore una significativa novità in tema di distacco di personale nel territorio italiano. Se, infatti, fino al 31 dicembre 2024 le prestazioni di prestito o distacco risultavano, a certe condizioni, escluse dal campo di applicazione dell’Iva, con un evidente risparmio in termini economici per le aziende, a oggi tutti i prestiti e i distacchi stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025 assumono rilevanza agli effetti dell’Iva, con conseguenze non di poco conto.


Il distacco di personale si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto, per l’esecuzione di una determinata attività. Tale istituto presuppone dunque l’esistenza di un accordo tra il distaccante e il distaccatario e il distacco non comporta il sorgere di un nuovo rapporto con l’azienda che usufruisce della prestazione, piuttosto modifica le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa rispetto al contratto originale. In ogni caso, il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo del lavoratore distaccato.


Generalmente l’accordo tra le aziende prevede che il distaccatario versi un corrispettivo al distaccante a copertura delle spese sostenute da quest’ultimo. Di conseguenza, la questione dell’applicabilità dell’Iva relativamente a tale importo è sempre stata un tema di grande interesse e discussione. Secondo la normativa previgente dovevano ritenersi escluse ai fini Iva le rifatturazioni tra società del puro costo dei distacchi a condizione che l’ammontare a carico del distaccatario corrispondesse esattamente alle retribuzioni e agli oneri previdenziali del personale distaccato.


Nello specifico il legislatore è recentemente intervenuto allo scopo di adeguarsi a una pronuncia della Corte di giustizia Ue del 2020 e di porre fine alle incertezze applicative seguite a tale pronuncia. I giudici, infatti, ritenendo irrilevante ogni valutazione circa il quantum del corrispettivo, hanno stabilito che il distacco del personale debba inquadrarsi tra le prestazioni a titolo oneroso, a condizione che lo scopo del distaccante sia quello di ottenere dal distaccatario il rimborso dei costi del personale distaccato. Così l’articolo 16-ter del Dl 131/2024 ha abrogato la previgente normativa in materia (in quanto ritenuta contraria alla legislazione comunitaria) ed è stato stabilito che, dal 1° gennaio 2025, il distacco del personale, a prescindere dalle somme pattuite tra il distaccante e il distaccatario e al ricorrere dei presupposti applicativi dell’Iva, deve considerarsi quale operazione rilevante agli effetti del tributo, con conseguente obbligo per le aziende di adeguare gli accordi tra distaccante e distaccatario al rinnovato contesto normativo.


Adeguamento che dovrà essere preso in considerazione dalle aziende anche dal punto di vista dell’incidenza sui costi a carico delle stesse (e dei relativi adempimenti fiscali) e che, sotto tale profilo, assumerà particolare rilevanza per i contribuenti (soprattutto gruppi finanziari) che soffrono di limiti all’esercizio della detrazione dell’Iva, i quali - ove beneficiari della prestazione - subiranno un incremento del costo del prestito/distacco per un importo pari all’Iva dovuta.


Al contempo, il legislatore, in ossequio al principio del legittimo affidamento, ha fatto espressamente salvi i comportamenti adottati dai contribuenti fino al 31 dicembre 2024 per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi. Le società, pertanto, dovranno essere pronte a gestire la complessa situazione di un possibile “doppio regime Iva”, ponendosi la questione di comprendere se la locuzione «stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025» contenuta nella norma abrogativa implichi la potenziale coesistenza, anche nell’ambito del medesimo gruppo societario, di contratti in corso di validità (ancora da rinnovare), cui applicare la previgente disciplina, e contratti assoggettati al nuovo regime.


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