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Utili extracontabili non dichiarati, spazio alla presunzione di distribuzione ai soci

La società può dimostrare che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti


In tema di accertamento delle imposte sui redditi, e nel caso di Srl a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti dalla società. Non si verifica, poi, doppia imposizione in caso di duplicità meramente economica di prelievo sullo stesso reddito, quale è quella che si realizza, in caso di partecipazione al capitale di una società commerciale, con la tassazione del reddito sia ai fini dell’Ires, quale utile della società, sia ai fini dell’Irpef, quale provento dei soci, attesa la diversità non solo dei soggetti passivi, ma anche dei requisiti posti a base delle due diverse imposizioni. In particolare, trattandosi di utili in nero, mai pervenuti nella contabilità societaria, non vi è alcun obbligo di mitigare una doppia imposizione che non vi è mai stata, non avendo la società dichiarato tali utili extracontabili.


Sono questi alcuni dei principi espressi dalla sentenza 3928/22/2024 della Cgt Puglia (presidente Giardino, relatore Toriello), che, pur avendo dichiarato inammissibile l’appello del contribuente in quanto depositato oltre i 30 giorni dalla notifica, decidendo nel merito, lo ha respinto, disattendendo tutte le doglianze della parte che aveva eccepito il vizio di notifica dell’atto societario, in quanto notificato al curatore fallimentare che poi, tra l’altro, non lo aveva impugnato, il difetto di motivazione dell’avviso, la violazione del contraddittorio, del divieto di doppia imposizione e del principio della capacità contributiva.


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